Design e protezione legale: intervista all’avv. Arlo Canella

Avv. Arlo Canella - esperto design
17Apr, 2018

A Milano oltre 300 mila persone sono attese ogni anno durante la Design Week al Salone del mobile e il Fuorisalone per vedere i lavori esposti da centinaia di designer.

La protezione del Design è un caso a sé nel mondo della proprietà intellettuale e per questo abbiamo deciso di farci spiegare meglio come funziona dall’avv. Arlo Canella – fondatore dello studio legale Canella Camaiora.

Avv. Canella, in materia di design la confusione regna sovrana. E non solo nel pubblico generale, ma a volte anche tra gli addetti ai lavori.
C’è chi parla di “vendere l’idea”, chi crede che il design non sia tutelabile, chi pensa solo al brevetto e chi a misteriose licenze contrattuali.

Partiamo dalle basi: quali prodotti possono essere tutelati come design industriale?

Personalmente, per semplificare la faccenda sono solito dire che il design è la “scocca esteriore del mondo che ci circonda. Tutto ciò con cui abbiamo un’interazione ha una forma estetica, potenzialmente rilevante. Tutto è design… e potrebbe essere individuata una linea strategica per proteggerlo al meglio. I cosiddetti disegni e modelli proteggono infatti l’estetica sia di prodotti industriali sia artigianali ma anche di pezzi di prodotto (a condizione che si tratti di componenti visibili), il packaging, i set di caratteri (ovvero i cosiddetti font), le mappe, i loghi ed addirittura le presentazioni

Spesso si crede che il digitale abbia cancellato o limitato la portata ed il rilievo del design industriale. In realtà il rilievo è totalmente errato e oggi stiamo vivendo un fenomeno di segno opposto. Noi interagiamo con lo schermo del nostro cellulare esattamente come interagiamo con gli oggetti fisici. La progettazione grafica di ciò che vediamo nello schermo diventa quindi sostanziale, così come dovrebbe essere essenziale individuare una strategia di protezione. Per non parlare del settore della moda, dove si pensa che la tutela non esista e, invece, noi professionisti sappiamo che non è affatto così.

Ha parlato di strategie di protezione. Insomma, quali sono queste strategie? In che modo viene tutelato il design?

Come diceva poco fa, partiamo dalle basi. Meglio ancora, partiamo dal Salone del Mobile. La legge comunitaria accorda una protezione, in territorio comunitario, della durata di tre anni dalla prima divulgazione del disegno/modello.

Insomma, i prodotti presentati al Salone del Mobile avranno una tutela automatica che dura tre anni dalla presentazione. Attenzione però, scaduto questo termine, chiunque potrà riprodurre il disegno/modello. Anche i concorrenti.

Esiste tuttavia un cosiddetto periodo di grazia di un anno, che decorre dalla data della prima divulgazione, per depositare il disegno/modello presso l’Ufficio (italiano o comunitario) e prolungare il diritto di sfruttamento in esclusiva sino ad un massimo di 25 anni decorrenti dal deposito. La protezione della “scocca esteriore” dei prodotti sulla base della legge del diritto d’autore durerebbe sino a 70 anni dopo la morte del suo autore ma è riservata ai “pezzi da 90” ovvero a quegli oggetti di design che vengono percepiti dal pubblico come opere d’arte. Si pensi ad esempio ai modelli considerati classici dei fratelli Castiglioni, Aulenti, Panton, Eames etc.

I designer esordienti, insomma, non possono fare affidamento sulla tutela data dal diritto d’autore.

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Non ritiene che il costo del deposito del design rischi di pregiudicare i diritti dei giovani designer?

In  un certo senso è così. Tuttavia, il deposito di una intera collezione di prodotti d’arredo – cosiddetto deposito multiplo –  che contiene sino a 100 modelli ha un costo in termini di tassazione davvero irrisorio: stiamo parlando di soli 100 Euro per tasse ufficiali.

E’ chiaro che il deposito crea una presunzione di titolarità e validità del modello che potrebbe fare molto comodo proprio ai giovani.

Qualora non si voglia procedere immediatamente con un deposito formale, ritengo che una semplice datazione della creazione con strumenti come Proofy siano molto validi in ipotesi di violazione della buona fede precontrattuale o di occorrenza di altri atti illeciti perpetrati in danno di chi crea.

Ad esempio, datata la creazione su Proofy in vista della presentazione ad un’azienda, è chiaro che il diritto di domandare la protezione ufficiale nel termine di grazia – come disegno/modello – spetterebbe solo al suo vero autore: la posizione del designer, quindi, ne risulterebbe grandemente rafforzata. Si potrebbero fare molti altri esempi, non voglio dilungarmi nei tecnicismi.

In sintesi, come si ottiene la protezione per il design? Un designer che espone al salone o in altri eventi cosa dovrebbe fare e quando?

Il mio suggerimento, visto il costo davvero contenuto, sarebbe senz’altro quello di depositare almeno un disegno/modello multiplo italiano. Se non subito, almeno entro un anno dalla divulgazione al salone.

In ipotesi di successo commerciale, sarebbe infatti un peccato doversi accontentare di un diritto di esclusiva della durata di soli tre anni.

Per chi non dovesse avere la fortuna di esporre in contesti ufficiali, tali da poter provare in modo inequivoco la prima divulgazione, consiglierei di attrezzarsi quantomeno con una datazione delle proprie creazioni. Meglio se corredata da alcune immagini del contesto della prima divulgazione. Ciò sarebbe utile anche in ipotesi di divulgazione digitale.

Sono solito dire che il deposito o una qualsiasi altra strategia di tutela è rilevante anche perché esprime indirettamente il valore che attribuiamo al nostro progetto di design.

Le aziende avvedute di solito depositano con noi i propri modelli con valore “non stagionale” (quindi ultra-triennale) e tutti quelli che non vengono presentati in contesti fieristici e/o comunque ufficiali.

In Europa si può depositare fino ad un anno dopo la prima presentazione pubblica. In altri paesi esteri questo periodo di grazia è di soli sei mesi o non esiste del tutto.

La protezione del design vale a livello mondiale?

Un modello oltre a possedere carattere individuale, per essere valido, deve essere nuovo a livello mondiale. Per quanto riguarda la sua tutela, invece, essa va richiesta paese per paese. Quindi i ragionamenti svolti sin ora valgono solo per l’Italia e, quando ho menzionato il regolamento comunitario, per l’Europa.

In linea di principio è necessario depositare il modello in tutti quei Paesi ove si ha interesse ad ottenere un diritto di privativa ovvero un monopolio dello sfruttamento.

Nella prassi, visto il costo molto contenuto, depositiamo spesso molti modelli multipli italiani. Il modello comunitario viene richiesto invece per singoli modelli di punta. Per un modello di prodotto comunitario la tassa è comunque contenuta, stiamo parlando di 350 euro.

In ipotesi di protezione internazionale, si è soliti formulare vere e proprie strategie per combinare i costi ed i benefici ottenibili dal deposito.
E’ importante ricordare che in alcuni paesi extraeuropei non esiste il periodo di grazia in cui è possibile depositare dopo la presentazione pubblica. E’ perciò fondamentale sapere come comportarsi di caso in caso per non perdere i diritti sul proprio lavoro.

Ancora un’ultima domanda, come viene regolato il rapporto tra designer e azienda?  Esistono regole fisse?

Il contratto per la licenza di design è un contratto atipico. Le parti sono quindi libere di disciplinarlo a loro piacimento.

Dalla sua parte il designer deve “garantire” la bontà del progetto. Ciò significa in sostanza che il modello licenziato non deve assolutamente essere copiato.

L’azienda, dalla sua parte, per acquisire il diritto di produrre e distribuire il modello, di norma paga al designer una fee periodica, una percentuale sul fatturato generato dalle vendite del modello. La royalty è libera, nella prassi varia da pochi punti percentuali sino al 10-15 %. In alcuni casi viene previsto anche un minimo garantito ovvero un importo che verrà comunque pagato anche se non venisse venduto nemmeno un pezzo.

Gli accordi relativi a importi minimi garantiti e royalty variano in considerazione di molti aspetti come ad esempio l’affermazione del designer, la merceologia in questione ed in relazione al costo di produzione del prodotto. Come professionista intervengo sia nella fase di redazione dell’accordo tra azienda e designer, sia quando le parti non vanno più d’accordo. Sono molte le cose da tenere in considerazione, la durata del contratto, le rimanenze al momento della conclusione, l’esclusiva, i rendiconti, i marchi correlati…

Come studio, il più delle volte però veniamo interpellati nei casi di contraffazione, insomma, quando c’è un’emergenza in atto, ma questa è un’altra storia.

Grazie mille avv. Canella per questa intevista che chiarisce le peculiarità della legislazione in materia di tutela del design. É importante ricordare che il design è ovunque intorno a noi. Non solo prodotti ma anche siti web, loghi, font, fino addirittura alle presentazioni. Citando il nostro esperto:

Conoscere le regole del gioco è sempre una buona idea.
Avv. Arlo Canella

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