Spesso ci sentiamo chiedere “posso brevettare una canzone?” o “come brevetto il mio libro?”.
Sapersi muovere nel settore della proprietà intellettuale richiede un’esperienza specifica. Persino tra gli avvocati è difficile trovarne di davvero specializzati. Per non parlare del fatto che ce ne sono alcuni esperti soltanto di marchi, altri solo di brevetti, altri ancora esperti solo di musica o di arte.
Nessuno di noi può essere “tuttologo”. Del resto ci sembra normale andare dal medico di base e poi essere indirizzati da uno specialista. Per quale ragione non dovrebbe funzionare nello stesso modo con i legali?
Ciò che però andrebbe compreso, anche in questo settore, è che un po’ tutti dovremmo sapere che differenza c’è tra cuore, reni e polmoni. Insomma occorre quantomeno sapersi orientare.
Vuoi scoprire subito come proteggere il tuo lavoro?
In questo articolo faremo un po’ di chiarezza iniziale sul mondo della proprietà intellettuale. Cominciamo con una prima distinzione tra:
Diritto d’autore o copyright (dove il diritto nasce con la semplice creazione)
- Opere creative (letteratura, musica, arti visive, fotografia, cinematografia, architettura, design con valore artistico)
- Programmi per elaboratore (software)
- Banche dati (database)
Proprietà industriale (dove il diritto richiede il deposito presso gli Uffici)
- Marchi
- Brevetti per invenzione
- Modelli di utilità
- Design depositato (disegni e modelli)
Come accennato, la proprietà industriale, di cui parliamo in quest’articolo, nasce generalmente con il deposito (con alcune eccezioni) ed ha una durata limitata da 5 a 25 anni a seconda del caso.
Il diritto d’autore invece nasce con la creazione dell’opera e la sua durata è pari – nella maggior parte dei casi – tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua scomparsa (almeno in Italia anche se la durata può variare a seconda di diversi fattori quali la tipologia di opera o il fatto che l’opera si pubblicata con uno pseudonimo…).
La prova della creazione
Sebbene sia facile riempirsi la bocca dicendo che il diritto d’autore nasca semplicemente con la creazione… tutt’altro è riuscire a provare di aver creato per primi quell’opera, cosi come di esserne gli autentici autori.
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In caso di conflitto tra opere simili è chiaro che l’autore che sarà in grado di provare di aver creato “per primo” l’opera sarà quello con migliori possibilità di successo.
Nella pratica però la prova della creazione è una “cosa complessa” anche se sarebbe davvero semplicissimo fornire questa prova ove si fosse in possesso di un “certificato di creazione” ottenuto a tempo debito. Proofy (leggi qui la nostra storia completa) nasce da questa semplice esigenza di certezza, a tutela della buona fede e a vantaggio di chi crea.
Si tratta di un servizio che consente di prendersi con semplicità cura delle proprie creazioni e alla portata di tutti.
Ma andiamo con ordine:
Diritto d’autore (o copyright)
Anche se nel linguaggio comune i due termini sono usati in maniera interscambiabile, essi fanno riferimento a contesti legislativi differenti.
Il Copyright è proprio della legislazione anglosassone (UK e USA principalmente) e regola tutta la parte di sfruttamento economico delle opere protette.
Il diritto d’autore fa invece parte della normativa Europea (UK escluso) e regola non solo i diritti economici (c.d. diritti patrimoniali) legati alle opere ma anche i diritti morali degli autori (es. essere riconosciuti come autori o scegliere di ritirare la propria opera dal commercio).
Fatta questa distinzione anche noi abbiamo scelto di usare il termine copyright in alcuni casi (es. in fondo al nostro sito web) per semplificare la comunicazione.
Cosa è protetto dal copyright
Sono protette dal diritto d’autore tutte le opere:
- Nuove
- Creative
- Espresse in forma tangibile (non importa il mezzo)
Le opere devono quindi essere nuove e non già viste in precedenza, in caso di opere derivate da altre è necessario avere l’autorizzazione dell’autore (e/o dei proprietari del copyright) oppure che l’opera presenti un carattere di originalità tale da essere considerata comunque nuova.
Il secondo elemento è che siano creative. La creatività viene valutata specialmente in opere quali le fotografie. Nel caso della fotografia, affichè sia tutelata per la massima durata dal diritto d’autore, è necessario sia opera fotografica e non mera fotografia o, in altre parole, mera riproduzione di un oggetto.
Espresse in forma tangibile significa che non basta che siano idee o bozze di concept. Non basta l’idea di una storia per proteggerla ma serve che sia scritta in un libro, narrata in un video o con una registrazione. Non basta avere l’idea di un software per proteggerlo serve il codice scritto (o i disegni dell’interfaccia tutelabili come design).
Categorie di opere protette
Rientrano tra le opere protette dal diritto d’autore (a patto che rispettino i requisiti sopra riportati di novità, creatività ed espressione in forma tangibile):
- opere letterarie: libri, storie, poesie ma anche testi teatrali e sceneggiature cinematografiche, articoli, post di un blog ecc.;
- le opere e le composizioni musicali: questo è il caso più frequente in cui troviamo la collaborazione di più autori. Possiamo infatti distinguere ad esempio tra testo di una canzone, composizione musicale, ma anche arrangiamento e interprete;
- le opere coreografiche;
- le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno;
- i disegni e le opere dell’architettura;
- le opere dell’arte cinematografica;
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia (ovvero fotografia senza carattere artistico, pensiamo ad esempio a molte foto di reportage o a quelle per cataloghi). La fotografia semplice è comunque protetta ma con modalità e durata differenti;
- programmi per elaboratore, meglio noti come software nella nostra legislazione sono tutelati dal diritto d’autore, in quella inglese/americana sono brevettabili. Vedi nella sezione dedicata ai brevetti della seconda parte di questo articolo i casi particolari;
- banche di dati: chi ha creato un database conosce il duro lavoro di raccolta, verifica e aggiornamento delle informazioni. Anche nei casi in cui si tratta di informazioni pubblicamente disponibili viene protetto il lavoro di aggregazione e organizzazione della banca dati unitaria;
- Le opere del disegno industriale (design) che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Il caso del design è molto particolare e cambia molto nelle diverse legislazioni. In Italia si situa tra il diritto d’autore e la proprietà industriale. Di fatto, escludendo i pochi casi di designer già affermati, la tutela del design passa prima dalla proprietà industriale e solo successivamente dal diritto d’autore. Per approfondire il tema del design leggi la nostra intervista all’avv. Arlo Canella.
Quale data devo usare per il Copyright
La data da usare è quella della prima creazione. In alcuni casi può capitare che le opere siano modificate o aggiornate. Il caso più conosciuto e comune è quello di un sito web. In tal caso vanno indicate entrambe le date: quella del contenuto più vecchio e quella del contenuto più recente (es. Copyright nome autore/società 2013-2018)
E ricordati che è sempre meglio poter provare quando un contenuto è stato creato.
© Copyright 2018… ovvero la dichiarazione del Copyright.
Ci riferiamo alla scritta “Copyright di nome autore/proprietario copyright” seguita dall’anno (scelto come da indicazioni del paragrafo precedente).
In molti paesi non è obbligatoria ma indicarla è sempre una buona idea.
La dichiarazione del copyright ha una funzione educativa, serve a ricordare alle persone che non possono usare liberamente quei contenuti.
Un passo ulteriore è quello di indicare, usando le licenze Creative Commons, se, come, e a quali condizioni l’opera possa essere utilizzata o riprodotta.
Come incassare i propri diritti d’autore.
Ci sono diversi casi di incasso dei diritti d’autore, vediamo i principali:
I diritti d’autore possono essere incassati da un organismo di gestione collettiva – OGC (es. SIAE) in questo caso l’autore si iscrive e deposita i propri lavori. Sarà poi l’OGC a riscuotere le royalties per l’autore, calcolare le sue spettanze e liquidargliele periodicamente.
I diritti d’autore possono essere dovuti anche in caso di accordi tra privati (es. un creativo che cede l’utilizzo di un disegno per una campagna pubblicitaria). In quel caso vi sarà un accordo (meglio se un contratto scritto) e l’autore verrà pagato in base alle note royalties. Con le note royalties si cede il copyright a determinate condizioni concordate e si viene pagati una tantum o in base alle vendite. Per fare le note royalties non è obbligatorio avere la partita IVA ma bisogna seguire una serie di accorgimenti che troverete spiegati (con anche dei file di esempio) in questo articolo.
Esistono poi, per audio e audiovisivi, i diritti connessi come ad esempio il diritto di comunicazione al pubblico (ex diritto di diffusione) e il diritto di copia privata per uso personale. I diritti connessi vengono riscossi per interpreti ed esecutori. Questi diritti vengono raccolti da collecting come NUOVO IMAIE per la musica e gli audiovisivi.
Continua a leggere la seconda parte dell’articolo sulla proprietà intellettuale che tratta della proprietà industriale.
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